Fondo pensione complementare per i dipendenti della Findomestic Banca spa e società controllate - N. Albo Covip 1481 Il Fondo è soggetto alla vigilanza della Covip

Per tutte le questioni più dettagliate che riguardano il Fondo Pensione è possibile fare riferimento alla Nota Informativa, allo Statuto e l’ulteriore materiale informativo predisposto dal Fondo e disponibile nelle varie sezioni del sito, in aggiunta a quanto indicato nella presente sezione.

Inoltre, sul sito della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (“COVIP”) è disponibile una sezione apposita dedicata alle FAQ.

Al Fondo Pensione Findomestic possono iscriversi i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A ed i dipendenti di Società controllate, ai sensi dell’art.2359 del c.c., da Findomestic S.p.A, che abbiano stipulato appositi accordi aziendali al fine di consentire l’adesione dei propri dipendenti al “Fondo”. Possono, inoltre, aderire sia i dipendenti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari ad almeno 5 mesi consecutivi. Gli iscritti si distinguono in due categorie: Vecchi Iscritti, dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. assunti o che hanno aderito ad un fondo pensione integrativo prima del 29 aprile 1993 e Nuovi Iscritti privi del precedente requisito.

Per iscriversi al Fondo è necessario compilare l'apposito modulo di adesione ed inviarlo presso Findomestic - Servizi Amministrativi HR e Payroll, anche tramite e-mail all’indirizzo hr4you@findomestic.com

E' possibile reperire il modulo nella Sezione Moduli --> Modulo di adesione.

Si tratta di un fondo in cui l’ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l’entità della prestazione finale è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del T.F.R maturando, ovvero mediante il solo conferimento del T.F.R maturando. L’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico; a fronte del contributo minimo del lavoratore pari all’1%, il datore di lavoro è tenuto a contribuire nella misura del 4,50%. La contribuzione a carico dell’iscritto viene trattenuta mensilmente dalla propria busta paga e, assieme al contributo a carico dell’Azienda e del T.F.R., viene versata al Fondo.

Per la variazione della percentuale di contribuzione a carico dell’aderente è sufficiente l’invio alla casella di posta elettronica hr4you@findomestic.com di apposita comunicazione, con l’indicazione della nuova percentuale prescelta. Sarà cura dell’Ufficio incaricato confermare la presa in carico della richiesta e la decorrenza della nuova percentuale.

È possibile inoltre effettuare dei versamenti volontari aggiuntivi (non per il tramite del datore di lavoro), avvalendosi dell’apposita funzionalità interattiva presente in area riservata alla sezione “Contribuzione”.

In caso di prima occupazione: chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro, deve decidere cosa fare del proprio TFR entro sei mesi dall’assunzione. Può destinare in via definitiva le quote di TFR futuro a una forma pensionistica complementare oppure lasciarlo presso l’azienda. L’adesione alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata a favore della previdenza complementare. In mancanza di una scelta esplicita opera il meccanismo del silenzio-assenso (cosiddetta adesione tacita): il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro. In caso di nuovo rapporto di lavoro: se nel precedente rapporto di lavoro si era scelto di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare. Chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha riscattato interamente la posizione individuale maturata (per perdita dei requisiti di partecipazione, ad es. in caso di licenziamento), entro sei mesi dalla nuova assunzione deve nuovamente manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Se non si esprime, alla scadenza del semestre il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio assenso (c.d. adesione tacita). Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva scelto di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare e non ha riscattato la posizione individuale maturata può rimanere iscritto al vecchio fondo.

Si. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Il Fondo non investe direttamente i contributi ricevuti, ma ha stipulato apposite convenzioni con società autorizzate ad operare nel settore dei fondi pensione. L’aderente all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi e può, successivamente, variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel comparto prescelto di almeno un anno Attualmente, è possibile scegliere tre opportunità di investimento con diversi profili di rischio e rendimento:

  • Linea Assicurativa (gestita da Poste Vita S.p.A.). Si caratterizza per un basso profilo di rischio, in quanto garantisce il capitale alla scadenza del contratto;
  • Linee Finanziarie, affidate al gestore Finanziario Eurizon Capital SGR. Esse non garantiscono né la salvaguardia del capitale, né il rendimento e si distinguono in:
    1. LINEA CONSERVATIVA;
    2. LINEA MIX.

Per maggiore dettaglio delle caratteristiche di ciascuna linea e delle relative politiche di investimento fare riferimento alla Nota Informativa (Sito web > Documenti > Nota Informativa).

Nel corso del rapporto di partecipazione è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento dell’adesione. Infatti, trascorso il periodo minimo di permanenza in ogni comparto (12 mesi), è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata (c.d. zainetto) presso un altro comparto. È inoltre prevista la possibilità, che può essere esercitata da parte di tutti gli iscritti, di accedere ad un’altra Linea di investimento verso la quale destinare le contribuzioni future. Soltanto a seguito di iscrizione tacita al Fondo (conferimento tacito TFR) è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal suddetto periodo minimo di permanenza.

Per effettuare la variazione del comparto è possibile utilizzare l’apposita funzionalità interattiva presente nell’area riservata del sito, sezione “Investimento”. In alternativa, la variazione può essere richiesta anche tramite il modulo di variazione profilo di investimento presente nella sezione “Moduli” dell’area pubblica.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari su base volontaria sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di € 5.164,57 annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
In caso di versamenti di contributi superiori ai € 5.164,57 annui dovrai comunicare al Fondo pensione l’ammontare eccedente la soglia di deducibilità, attraverso l’apposita funzionalità interattiva, presente nella tua area riservata, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica.

La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi.

Nel modello CU rilasciato dall'azienda al dipendente, viene indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.

Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita non sono soggette ad IRPEF, IRAP e IRES, ma sono tenute unicamente al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto di gestione del Fondo maturato; tuttavia, i redditi riferibili ad obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d “white list” sono computati nella base imponibile dell’imposta nella misura del 62,5%, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5%.

La tassazione massima della rendita e dell’erogazione in capitale è al 15%; l’aliquota si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.

Dipende dal motivo per cui viene chiesto. Si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% nei casi di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporta un periodo di inoccupazione da 12 mesi ad almeno 48 mesi e in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • invalidità permanente con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • morte dell’aderente.

L’aliquota si riduce poi al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Se il riscatto viene richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione, la ritenuta a titolo di imposta è meno favorevole ed è pari al 23%.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.

Dipende dal motivo per cui si chiede l’anticipazione. Se la richiesta riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, la ritenuta a titolo d’imposta è pari al 15% e si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino alla riduzione massima del 6%. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e dal 01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.

Il trasferimento della posizione tra forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. n. 252/2005 non comporta alcun onere fiscale

Il Fondo Pensione opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale; è una associazione non riconosciuta, iscritto con il n°1481 alla Sezione Speciale I dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip, rientrando tra le forme di previdenza preesistenti rispetto al 15 novembre 1992.

Sono le forme di previdenza complementare che operavano prima del 1993, data di entrata in vigore della normativa che per la prima volta ha disciplinato il settore dei fondi pensione. Hanno mantenuto, relativamente ad alcuni aspetti, una disciplina speciale.

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi:

  • Assemblea;
  • Consiglio di Amministrazione;
  • Collegio dei Sindaci;

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei componenti, mentre il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti.
Ogni aderente partecipa all’Assemblea degli Iscritti e concorre ad eleggere metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, mentre la restante metà è designata da Findomestic Banca S.p.A..

La Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è l’Autorità dedicata a vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Essa, attraverso il costante monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di tutte le forme pensionistiche complementari, verifica che esse mantengano un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l’obiettivo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

E’ il Registro pubblico tenuto dalla COVIP, a cui sono iscritti tutti i fondi pensione vigilati dalla stessa. L’Albo contiene gli elementi identificativi dei singoli fondi (numero di iscrizione, denominazione, indirizzo ecc.) ed è consultabile online nel sito della COVIP (www.covip.it). Il numero d’iscrizione all’Albo risulta anche dalla documentazione che il fondo pensione rilascia all’iscritto al momento dell’adesione.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate previa maturazione dei requisiti di pensionamento (pubblico) previsti dalla normativa vigente e contemporaneamente vantando 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.).

L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 52 del d.lgs 7 settembre 2005, n° 209 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata della rendita.

Per maggiori informazioni, anche in merito alle tipologie di rendita previste, si rinvia al Documento sulle Rendite disponibile nella sezione Documenti.

La prestazione pensionistica potrà essere percepita tutta in capitale solo in due casi:

  • Se l’aderente risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data si sia iscritto ad una forma pensionistica complementare;
  • Qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale ex art.3,commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n° 335.

L’aderente può conseguire:

  • in qualsiasi momento, un’anticipazione per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli;
  • per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare e documentando le spese sostenute;
  • per altre esigenze personali non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sulle anticipazioni disponibile nella sezione Documenti.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente ed in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni si rimanda al “Regolamento per il reintegro delle somme anticipate” consultabile dalla sezione Documenti del sito web.

Gli iscritti al Fondo possono riscattare fino al 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. È possibile richiedere il riscatto totale della propria posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

La posizione individuale viene riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall’iscritto; solo in assenza di una sua diversa indicazione la posizione viene liquidata agli eredi, legittimi o testamentari.
Il modulo di richiesta di riscatto è presente nella sezione Moduli del sito.

La designazione dei soggetti beneficiari può essere effettuata anche successivamente all’adesione al Fondo, direttamente in area riservata tramite l’apposita funzionalità interattiva “Soggetti designati”, prestando attenzione a fornire tutte le informazioni richieste dalla procedura, quale ad esempio l’ordine di designazione il cui totale, in percentuale, deve essere pari a 100 per ogni ordine.

La “RITA” (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo pensione per il periodo compreso tra il momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base.

A questo scopo, la posizione individuale dell’iscritto maturata nel Fondo pensione (ovvero, a scelta dell’iscritto, solo una parte di essa) viene erogata sotto forma di rate trimestrali.

Può richiedere tale prestazione:

  • l’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (5 anni ovvero 3 anni per i lavoratori in mobilità nei Paesi dell’Unione europea). In questo caso la RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
  • l’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui sopra. Per questa casistica l’aderente ha facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sulla RITA disponibile nella sezione Documenti.

Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato da un Fondo pensione ad un altro.

Trascorsi due anni dall’adesione è infatti possibile richiedere il trasferimento della posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Si fa presente inoltre che in vista del pensionamento è possibile trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla quale l’aderente può iscriversi, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

Le richieste di prestazione (anticipazioni, prestazione previdenziale, riscatti, RITA, trasferimenti) possono essere presentate compilando e firmando l'apposita modulistica per la richiesta (Sezione Moduli del sito web) ed inviando la stessa al Fondo, corredata dalla documentazione a supporto eventualmente richiesta:

a) tramite posta elettronica a: gestionefondopensione@findomestic.com

b) tramite PEC all'indirizzo: fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com

c) tramite area riservata, attraverso l’upload della necessaria documentazione nell’apposita sezione dedicata.

d) tramite posta alla sede del Fondo indicata nella sezione contatti del sito.