Fondo pensione complementare per i dipendenti della Findomestic Banca spa e società controllate - N. Albo Covip 1481 Il Fondo è soggetto alla vigilanza della Covip

Di seguito vengono rese, in sintesi, le informazioni utili nel corso della fase di accumulo relative all’esercizio di prerogative individuali, nonché le opzioni esercitabili in caso di conseguimento dei requisiti pensionistici.

Anticipazioni

L’aderente, durante il periodo di partecipazione al Fondo, può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni attinenti a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
Decorsi gli 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
Decorsi gli 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% per altre esigenze.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, e delle prestazioni pensionistiche come in seguito indicate, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Si ricorda che le anticipazioni riducono la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni previdenziali in seguito erogabili. E’ comunque possibile reintegrare la posizione decrementata a seguito di anticipazione in qualsiasi momento.

Per ulteriori dettagli relativamente al tema delle anticipazioni, è possibile consultare l'art.13 dello Statuto e il Documento sulle anticipazioni (Sezione “Documenti” del sito).

Riscatti

L’aderente che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, secondo le condizioni previste nello Statuto, può richiedere il riscatto nelle seguenti ipotesi:

  1. Riscatto parziale: l'aderente potrà riscattare il 50% della posizione maturata, nei casi in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempi non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
  2. Riscatto totale: l'aderente potrà riscattare l'intera posizione individuale maturata nelle seguenti ipotesi:
  • In caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
  • A seguito della cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale (ex.art.14, c.5 del D.Lgs 252/05)

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento è possibile mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto.

In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

RITA

L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (5 anni ovvero 3 anni per il lavoratori in mobilità nei Paesi dell’Unione europea), ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui sopra, ha facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate trimestrali) di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al “Documento sulla RITA” disponibile nella sezione “Documenti” del sito.

Switch

Nel corso del rapporto di partecipazione è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento dell’adesione. Infatti, trascorso il periodo minimo di permanenza in ogni comparto (12 mesi), è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata (c.d. zainetto) presso un altro comparto. È inoltre prevista la possibilità, che può essere esercitata da parte di tutti gli iscritti, di accedere ad un’altra Linea di investimento verso la quale destinare le contribuzioni future.Soltanto a seguito di iscrizione tacita al Fondo (conferimento tacito TFR) è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal suddetto periodo minimo di permanenza.

Trasferimento

Trascorsi due anni dall’adesione è possibile richiedere il trasferimento della posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Si fa presente inoltre che in vista del pensionamento è possibile trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla quale l’aderente può iscriversi, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

Il trasferimento della posizione tra forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. n. 252/2005 non comporta alcun onere fiscale.

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate previa maturazione dei requisiti di pensionamento (pubblico) previsti dalla normativa vigente e contemporaneamente vantando 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.).

La prestazione da parte del Fondo potrà essere erogata attraverso una delle seguenti modalità:

  1. soluzione unica (100% del montante finale accumulato) sotto forma di capitale qualora ne sussistano le condizioni;
  2. rendita vitalizia fino al 100% del montante finale, o, in alternativa una delle seguenti nuove tipologie di prestazione
    – Rendita a durata definita
    – Prelievi liberamente determinabili
    – Erogazione frazionata (richiedibile a partire dal 31/10/2026)
  3. una percentuale fino al 50% del montante finale accumulato sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia o tramite una delle nuove prestazioni pensionistiche sopra indicate.

Si forniscono di seguito maggiori dettagli sulle diverse tipologie di prestazione:

Rendita vitalizia: trattasi della pensione complementare (rendita vitalizia) erogata in forma periodica per tutta la vita, calcolata in funzione del montante accumulato nel Fondo (al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale) e dello specifico coefficiente di conversione in rendita.
Capitale: trattasi di erogazione in un'unica soluzione; per tutti i nuovi iscritti fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate. Nel caso in cui la rendita vitalizia ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure se si è iscritti a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993 (c.d “vecchi iscritti”), la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita vitalizia è stata stipulata apposita convenzione con Unipol Assicurazioni S.p.A.. Sono previste le seguenti tipologie di rendite:

  1. rendita annua vitalizia immediata rivalutabile. Viene pagata all’aderente finché è in vita. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dall’aderente.
  2. rendita annua vitalizia immediata rivalutabile reversibile totalmente (100%) o parzialmente (60%,70%,80%) a favore della persona designata dall’iscritto. Viene pagata all’aderente finché è in vita e, successivamente, al reversionario designato;
  3. rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia. Viene pagata all’aderente finché è in vita ma, se l’aderente muore nei primi 5 anni o 10 anni, a seconda della tipologia scelta, la rendita viene pagata al beneficiario da lui designato per il periodo che residua al completamento dei 5/10 anni;
  4. rendita vitalizia immediata annua con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell’assicurato. Viene pagata all’aderente finché è in vita e, in caso di decesso dello stesso, garantisce al beneficiario designato dall’aderente il pagamento del capitale che residua;
  5. rendita annua vitalizia rivalutabile con raddoppio in caso di non autosufficienza (LTC). Viene pagata all’aderente finché è in vita e in caso di non autosufficienza dell’assicurato prevede una maggiorazione. Per tale rendita è prevista una frequenza di pagamento solo mensile.

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia, ossia:

  1. la rendita a durata definita → a differenza della rendita vitalizia tradizionale (che paga un importo finché si è in vita) la rendita a durata definita eroga una rata periodica per un numero di anni predeterminato (per esempio 10 o 15 anni) sulla base della vita attesa residua dell’aderente (determinata in funzione della tabella Istat individuata dalla Legge di Bilancio);
  2. i prelievi liberamente determinabili → questa opzione permette di gestire i prelievi in totale autonomia, stabilendone tempi e importi, nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse calcolate sulla base della rendita a durata definita e tenuto conto dell’intervallo minimo tra una richiesta e l’altra (almeno tre mesi);
  3. l’erogazione frazionata del montante accumulato → Questa opzione non dipende dall’aspettativa di vita, ma prevede un piano di rateizzazione per un periodo predeterminato scelto dall’aderente, comunque non inferiore a cinque anni.

Le prime due prestazioni possono essere richieste a partire dal 1° luglio 2026, mentre l’erogazione frazionata potrà essere richiesta a partire dal 31 ottobre 2026. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 durante il quale il Fondo Findomestic acquisirà le richieste degli aderenti per procedere all’erogazione successivamente all’avvenuto adeguamento.

Pertanto, le richieste per le prestazioni “rendita a durata definita” e “prelievi liberamente determinabili” saranno accettate dal 1° luglio 2026 ed i relativi montanti saranno posizionati nel comparto di scelta dell’iscritto, mentre dal 31 ottobre 2026 potrà essere richiesta anche l’“erogazione frazionata del montante accumulato”. L’erogazione, come detto, potrà avvenire solo successivamente all’avvenuto adeguamento di cui sopra.

L’erogazione è con periodicità trimestrale ad eccezione dei prelievi liberamente determinabili (dove la periodicità minima tra una richiesta e l’altra è trimestrale).

L’erogazione viene effettuata direttamente dal Fondo e il montante residuo è mantenuto in gestione nel comparto indicato nel modulo di richiesta. L’importo delle rate risentirà pertanto dell’andamento della gestione.

Le nuove prestazioni non sono combinabili tra loro ed una volta iniziata l’erogazione la scelta è irrevocabile, salvo conversione del montante residuo in rendita vitalizia.

In caso di decesso, il montante residuo è riscattato dagli eredi o dai beneficiari indicati al momento della richiesta (tale indicazione è obbligatoria nel modulo).

È riconosciuta la facoltà di proseguire la partecipazione al Fondo anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, anche in assenza di ulteriore contribuzione, se, alla data di pensionamento di vecchiaia, è possibile far valere almeno 1 anno di adesione alla previdenza complementare.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al “Documento sulle Rendite” disponibile nella sezione “Documenti” del sito.

NB: per tutte le questioni più dettagliate che riguardano il Fondo Pensione è possibile fare riferimento alla Nota Informativa, allo Statuto e l’ulteriore materiale informativo predisposto dal Fondo e disponibile sul sito.

Nella sezione moduli è inoltre disponibile la modulistica necessaria per l’esercizio delle suddette prerogative individuali. Le richieste delle prestazioni di cui sopra possono essere effettuate tramite l’invio della relativa modulistica ai riferimenti indicati all’interno dei moduli stessi nonché tramite le sezioni dedicate dell’area riservata.