Fondo pensione complementare per i dipendenti della Findomestic Banca spa e società controllate - N. Albo Covip 1481 Il Fondo è soggetto alla vigilanza della Covip

Whistleblowing: che cos’è e come utilizzarlo

Il Whistleblowing è un sistema di segnalazione degli illeciti, disciplinato dal D. Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, che il Fondo Pensione Findomestic Banca mette a tua disposizione. Continua a leggere per scoprire se e come puoi effettuare una segnalazione.

Il Fondo Pensione Findomestic Banca si impegna a osservare scrupolosamente leggi e regolamenti, oltre ad ispirarsi alle regole contenute nel Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas, adottato da Findomestic Banca S.p.A., che è tra le fonti istitutive del Fondo Pensione.

Il Fondo Pensione Findomestic Banca ha istituito il canale interno di Whistleblowing che consente di segnalare: informazioni relative a un reato, un illecito, una minaccia o un danno per l'interesse pubblico, una violazione o un tentativo di occultamento di una violazione della legge applicabile; più in generale, una violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo Pensione o una violazione del Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas (consulta l’elenco completo dei comportamenti segnalabili più avanti).

Le segnalazioni al canale interno sono gestite dalla Funzione Fondamentale di Revisione Interna del Fondo Pensione (Responsabile Whistleblowing), e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza e della normativa interna ed esterna vigente.

Chi fa la segnalazione (Whistleblower) può contare sulla protezione contro il rischio di qualunque forma di ritorsione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L’uso improprio o in mala fede del Whistleblowing può esporre chi effettua la segnalazione ad azioni civili e penali (e disciplinari, se dipendente), tuttavia, l'utilizzo in buona fede di questo canale non porta ad alcuna sanzione, anche se successivamente i fatti segnalati si dovessero rivelare inesatti o non dovessero generare alcun seguito.

Puoi effettuare una segnalazione al canale interno del Fondo pensione Findomestic:

  1. per posta ordinaria a: Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate - Responsabile Whistleblowing – Viale Belfiore, 26 – 50144 Firenze.
    In questo caso, dovrai avere cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i tuoi dati identificativi (salvo tu voglia rimanere anonimo); la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i tuoi dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al Responsabile Whistleblowing” e l’indirizzo di recapito sopra indicato;
  2. telefonando al numero 055 2343191.

Utilizzando tutti i canali già indicati puoi anche richiedere un incontro diretto che il Responsabile Whistleblowing fisserà in un tempo ragionevole in un luogo interno o esterno alla sede del Fondo, garantendo la tua riservatezza anche con riferimento al contenuto della segnalazione.

Per entrambe le modalità di segnalazione orale (telefonata, incontro diretto) sono previste modalità di tracciamento al fine di garantire un effettivo e corretto procedimento.

Indipendentemente dal canale utilizzato, dovrai fornire dati accurati e veritieri sulla base delle informazioni a tua disposizione e, se possibile, allegare documenti, indipendentemente dal loro formato o tipologia, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per facilitare la segnalazione, puoi utilizzare il modulo disponibile qui, seguendo le istruzioni per la compilazione al suo interno.

Procedendo con l’inoltro di una segnalazione dichiari di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali in caso di segnalazioni Whistleblowing allegata al suddetto modulo di segnalazione.

 

Possono effettuare segnalazioni:

  • I lavoratori - dipendenti, in comando o distacco, qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro dipendente, nonché quando oggetto di somministrazione o occasionale - o collaboratori del Fondo Pensione Findomestic come individuati dal Decreto Lgs. 24/2023;
  • lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti;
  • componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • i fornitori e i loro subappaltatori, nonché i componenti dei loro organi di amministrazione, di direzione o di controllo e i loro dipendenti, ex-dipendenti e collaboratori per le informazioni ottenute nell’ambito delle loro attività lavorative.

Quando ritieni che sia stata commessa la violazione di una legge o del Codice di Condotta di BNP Paribas, in caso di minaccia o danno all'interesse pubblico o, più in generale, quando vieni a conoscenza, nell’ambito del tuo contesto lavorativo, della violazione di normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo Pensione. Ti ricordiamo che le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere precise e coerenti ed essere relative a fatti riscontrabili, di cui sei venuto a conoscenza nell’ambito del tuo rapporto giuridico con il Fondo Pensione Findomestic Banca e ciò anche prima che detto rapporto abbia inizio, durante il suo svolgimento e dopo la sua cessazione. Non rientrano in questo ambito le segnalazioni di carattere personale.

Certo; è infatti possibile esprimere tale preferenza tramite il modulo di segnalazione per beneficiare delle relative misure di protezione.

Ti consigliamo però di fornire delle informazioni che consentano al Responsabile Whistleblowing di potersi mettere in contatto con te. Una segnalazione anonima, infatti, non consente di inviare la conferma della ricezione della segnalazione e di informarti dell'esito della segnalazione.

Sì, il canale di Whistleblowing adoperato dal Fondo Pensione garantisce la riservatezza assoluta delle informazioni raccolte durante il trattamento delle segnalazioni, dell’identità di chi fa la segnalazione e degli eventuali soggetti menzionati nella segnalazione. I referenti (Responsabile Whistleblowing) sono formati per gestire le segnalazioni con la massima riservatezza.

Dovrai però precisare se vuoi mantenere riservata la tua identità e se desideri beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Il Responsabile Whistleblowing ti invierà una conferma della ricezione della segnalazione e potrà inoltre farti alcune domande per condurre l’indagine in modo appropriato. Ti fornirà poi informazioni sullo stato della segnalazione e sull'esito dell'indagine.

Secondo le disposizioni di legge vigenti e quelle interne del Fondo possono essere oggetto di segnalazione:

  1. a) violazioni al Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas in relazione ad attività compiute nell’ambito del Fondo e/o a normative interne, politiche, procedure del Fondo o comportamenti che non sono in linea con i principi sanciti dallo stesso;
  2. b) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  3. c) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  4. d) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  5. e) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  6. f) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
  7. g) atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti d), e) ed f) del presente paragrafo;
  8. h) violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del Decreto Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Di seguito si riporta anche un elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle segnalazioni Whistleblowing che possono essere effettuate:

  • atti di corruzione e traffico d’influenza illecite o qualsiasi altra infrazione relativa alla probità;
  • atti di frode (ad es. appropriazione indebita di fondi);
  • comportamento professionale inappropriato o mancanza di rispetto per le persone, la diversità e le pari opportunità (ad esempio dichiarazioni e atti inappropriati, discriminazione, molestie);
  • comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo dell’Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
  • false dichiarazioni e false certificazioni;
  • irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;
  • violazione delle regole dell'etica professionale (ad esempio conflitto di interessi in attività private);
  • violazione delle norme di sicurezza finanziaria (ad esempio riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, mancato rispetto delle norme relative a sanzioni ed embarghi);
  • comunicazione non autorizzata di informazioni riservate/interne, furto o perdita di dati;
  • violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, danni alla salute e alla sicurezza delle persone o all'ambiente rilevati nell'ambito delle attività svolte o nell'ambito di attività svolte da un subappaltatore o fornitore.

Il canale di Whistleblowing non è destinato alla gestione dei reclami scaturenti dall’adesione al Fondo Pensione, per i quali è previsto processo di trattamento separato in conformità con le normative vigenti (Modulo e Guida sui reclami presenti nella sezione moduli dell’area pubblica del sito web).

Per informazioni dettagliate sulla Procedura adottata dal Fondo Pensione Findomestic Banca per la gestione delle segnalazioni al canale interno Whistleblowing e gli altri obblighi e diritti scaturenti dal D. Lgs. n. 24/2023 è possibile consultare il documento completo approvato dal Consiglio di Amministrazione facendone richiesta al Responsabile Whistleblowing per posta o telefonicamente con le stesse modalità indicate per l’invio di una segnalazione (posta ordinaria o telefonata al numero indicato).

Chi effettua la segnalazione è invitato a utilizzare i canali interni come prioritari. Tuttavia, è possibile in determinate condizioni espressamente previste dalla legge utilizzare il canale esterno messo a disposizione dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate all’ANAC nei seguenti casi:

  • quando il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non conforme a quanto previsto dal Legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  • è già stata effettuata una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
  • chi fa la segnalazione ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non riceverebbe un seguito efficace o potrebbe esserci un rischio di ritorsione;
  • chi fa la segnalazione ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, qualora la segnalazione riguardi il Responsabile Whistleblowing, il segnalante se ritiene che non possa essere assicurato efficace seguito alla segnalazione, e quindi essa non possa essere trattata in modo adeguato, può utilizzare il canale di segnalazione esterno ad ANAC.

Le comunicazioni di eventuali ritorsioni subite devono invece essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per i necessari accertamenti e le eventuali azioni conseguenti. All’ANAC possono essere comunicati anche i tentativi o minacce di ritorsione. Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale di tale ente attraverso la sua piattaforma informatica raggiungibile dal sito istituzionale dell’ANAC.

È prevista inoltre la possibilità di fare ricorso alle seguenti ulteriori modalità:

  • Divulgazione pubblica (es. attraverso la stampa o il web). Essa è consentita dopo aver effettuato una segnalazione interna o esterna che non ha avuto riscontro, oppure laddove hai fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
  • Denuncia all’Autorità giudiziaria.

Nei casi in cui la segnalazione non sia da considerarsi una “segnalazione Whistleblowing”, il Responsabile potrà trasmetterla al competente soggetto/ufficio
interno al Fondo Pensione che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria. A seconda della circostanza, il Fondo potrà comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l’identità.

Chiunque effettui una segnalazione in malafede o con dolo e segnali intenzionalmente e consapevolmente informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti, non godrà di tutela. In particolare, l’utilizzo improprio del Whistleblowing o l’utilizzo per effettuare una segnalazione in malafede potrebbe esporre il segnalante a sanzioni disciplinari, se dipendente, così come ad eventuali azioni penali e civili, in conformità con la normativa di riferimento. In particolare, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto Lgs.24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal medesimo decreto e dalla procedura del Fondo per il segnalante non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. Qualora il segnalante in mala fede sia un dipendente della Banca distaccato presso il Fondo, quest’ultimo effettuerà le comunicazioni del caso al datore di lavoro per il relativo seguito secondo le regole applicabili.
Qualora dovessi ricevere una segnalazione Whistleblowing, dovrai inviare la segnalazione, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, al Responsabile
Whistleblowing, all’indirizzo sopra indicato, dandone contestuale notizia alla persona segnalante, se dalla segnalazione risultano i suoi dati identificativi.

Chiunque fosse interessato ad approfondire i temi della riservatezza, delle tutele e delle relative limitazioni si richiamano le disposizioni di cui al D, Lgs. n. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC.