Per tutte le questioni piò dettagliate che riguardano il Fondo Pensione è possibile fare riferimento alla Nota Informativa, allo Statuto e l'ulteriore materiale informativo predisposto dal Fondo e disponibile nelle varie sezioni del sito, in aggiunta a quanto indicato nella presente sezione.
Inoltre, sul sito della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (“COVIP”) è disponibile una sezione apposita dedicata alle FAQ.
Al Fondo Pensione Findomestic possono iscriversi i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A ed i dipendenti di Società controllate, ai sensi dell’art.2359 del c.c., da Findomestic S.p.A, che abbiano stipulato appositi accordi aziendali al fine di consentire l’adesione dei propri dipendenti al “Fondo”. Possono, inoltre, aderire sia i dipendenti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari ad almeno 5 mesi consecutivi. Gli iscritti si distinguono in due categorie: Vecchi Iscritti, dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. assunti o che hanno aderito ad un fondo pensione integrativo prima del 29 aprile 1993 e Nuovi Iscritti privi del precedente requisito.
Per iscriversi al Fondo è necessario compilare l'apposito modulo di adesione ed inviarlo presso Findomestic - Servizi Amministrativi HR e Payroll, anche tramite e-mail all'indirizzo hr4you@findomestic.com
E' possibile reperire il modulo nella Sezione Moduli > Modulo di adesione.
Si tratta di un fondo in cui l'ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l'entità della prestazione finale è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del T.F.R maturando, ovvero mediante il solo conferimento del T.F.R maturando. L'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico; a fronte del contributo minimo del lavoratore pari all'1%, il datore di lavoro è tenuto a contribuire nella misura del 4,50%. La contribuzione a carico dell'iscritto viene trattenuta mensilmente dalla propria busta paga e, assieme al contributo a carico dell'Azienda e del T.F.R., viene versata al Fondo.
La variazione della percentuale di contribuzione può essere effettuata direttamente dall’aderente accedendo a GEPENEXT (applicativo gestionale HR), area self service, sezione Fondo Pensione.
È possibile inoltre effettuare dei versamenti volontari aggiuntivi (non per il tramite del datore di lavoro), avvalendosi dell'apposita funzionalità interattiva presente in area riservata alla sezione “Contribuzione”.
Se decidi di aderire esplicitamente al Fondo Pensione Findomestic Banca, attraverso la compilazione e trasmissione del modulo di adesione, sei obbligato a versare il 100% del TFR maturando, ad eccezione dei seguenti casi:
Se invece non esprimi alcuna scelta circa la destinazione del TFR maturando, si presentano le situazioni descritte di seguito.
In caso di prima occupazione (a partire da luglio 2026). Salvo scelta diversa, da effettuare entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi di categoria e quindi, nel caso di Findomestic Banca, a Previbank, Fondo Pensione di riferimento per il settore del credito.
Con l’adesione automatica, confluiscono direttamente alla forma pensionistica di destinazione:
Come detto, resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine, l’interessato può decidere di:
In assenza di una scelta esplicita, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica e avvia i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni includendo anche quanto maturato dalla data di prima assunzione, dalla quale decorre a tutti gli effetti l’adesione.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa completa al lavoratore, comprensiva, tra le altre cose, delle indicazioni sulle tempistiche di cui sopra e delle alternative disponibili.
In caso di nuovo rapporto di lavoro: In sede di assunzione, il datore di lavoro deve fornire l’informativa sulla previdenza complementare prevista e verificare se il lavoratore abbia già attivo un fondo pensione con il conferimento del TFR, facendosi rilasciare l’apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore risulti già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, i riferimenti della forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando.
In mancanza di tale indicazione, trova applicazione anche in questo caso il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima occupazione, ovvero l’iscrizione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi di categoria e quindi, nel caso di Findomestic Banca, a Previbank, Fondo Pensione di riferimento per il settore del credito.
L'adesione alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata a favore della previdenza complementare.
Si. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Il Fondo non investe direttamente i contributi ricevuti, ma ha stipulato apposite convenzioni con società autorizzate ad operare nel settore dei fondi pensione. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi e può, successivamente, variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel comparto prescelto di almeno un anno Attualmente, è possibile scegliere tre opportunità di investimento con diversi profili di rischio e rendimento:
Per maggiore dettaglio delle caratteristiche di ciascuna linea e delle relative politiche di investimento fare riferimento alla Nota Informativa (Sito web > Documenti > Nota Informativa).
Nel corso del rapporto di partecipazione è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione. Infatti, trascorso il periodo minimo di permanenza in ogni comparto (12 mesi), è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata (c.d. zainetto) presso un altro comparto. È inoltre prevista la possibilità, che può essere esercitata da parte di tutti gli iscritti, di accedere ad un'altra Linea di investimento verso la quale destinare le contribuzioni future. Soltanto a seguito di iscrizione tacita al Fondo (conferimento tacito TFR) è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal suddetto periodo minimo di permanenza.
Per effettuare la variazione del comparto è possibile utilizzare l'apposita funzionalità interattiva presente nell'area riservata del sito, sezione “Investimento”. In alternativa, la variazione può essere richiesta anche tramite il modulo di variazione profilo di investimento presente nella sezione “Moduli” dell'area pubblica.
A decorrere dal periodo di imposta 2026, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari su base volontaria sono deducibili dal reddito
complessivo fino ad un limite di € 5.300 annui (in precedenza, a partire dal 01/01/2007, € 5.164,57 annui). Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a
favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
In caso di versamenti di contributi superiori ai € 5.300 annui dovrai comunicare al Fondo pensione l'ammontare eccedente la soglia di deducibilità, attraverso
l'apposita funzionalità interattiva, presente nella tua area riservata, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento
contributivo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica.
La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi.
Nel modello CU rilasciato dall'azienda al dipendente, viene indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.
Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita non sono soggette ad IRPEF, IRAP e IRES, ma sono tenute unicamente al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto di gestione del Fondo maturato; tuttavia, i redditi riferibili ad obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d “white list” sono computati nella base imponibile dell'imposta nella misura del 62,5%, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5%.
La tassazione massima della rendita vitalizia e dell'erogazione in capitale è al 15%; l'aliquota si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.
Alle nuove prestazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 si applica invece il seguente regime fiscale:
‐ la rendita a durata definita ed i prelievi liberamente determinabili seguono lo stesso regime previsto per le prestazioni in forma di capitale o di rendita vitalizia. Pertanto, la tassazione massima è pari al 15% con una riduzione progressiva dell’aliquota dello 0,30% annuo a partire dal quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino a un minimo del 9%.
‐ l’erogazione frazionata è soggetta, invece, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti percentuali. Di conseguenza l’aliquota minima si riduce al 15%.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.
Dipende dal motivo per cui viene chiesto. Si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% nei casi di:
L'aliquota si riduce poi al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l'anzianità è superiore a quindici anni, l'aliquota
diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende
quindi al 9%. Se il riscatto viene richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione, la ritenuta a titolo di imposta è meno favorevole ed è pari al 23%.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.
Dipende dal motivo per cui si chiede l'anticipazione. Se la richiesta riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, la ritenuta a titolo d'imposta
è pari al 15% e si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l'anzianità è superiore a quindici anni, l'aliquota
diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino alla riduzione massima del 6%. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%. Per le
anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l'aliquota è pari al 23%.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.
La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e dal 01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%.
Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione Documenti.
Il trasferimento della posizione tra forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. n. 252/2005 non comporta alcun onere fiscale
Il Fondo Pensione opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale; è una associazione non riconosciuta, iscritto con il n°1481 alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip, rientrando tra le forme di previdenza preesistenti rispetto al 15 novembre 1992.
Sono le forme di previdenza complementare che operavano prima del 1993, data di entrata in vigore della normativa che per la prima volta ha disciplinato il settore dei fondi pensione. Hanno mantenuto, relativamente ad alcuni aspetti, una disciplina speciale.
Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi:
Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei componenti, mentre il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due
supplenti.
Ogni aderente partecipa all’Assemblea degli Iscritti e concorre ad eleggere metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, mentre la
restante metà è designata da Findomestic Banca S.p.A..
La Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è l'Autorità dedicata a vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Essa, attraverso il costante monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di tutte le forme pensionistiche complementari, verifica che esse mantengano un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l'obiettivo di assicurare piò elevati livelli di copertura previdenziale.
E' il Registro pubblico tenuto dalla COVIP, a cui sono iscritti tutti i fondi pensione vigilati dalla stessa. L'Albo contiene gli elementi identificativi dei singoli fondi (numero di iscrizione, denominazione, indirizzo ecc.) ed è consultabile online nel sito della COVIP (www.covip.it). Il numero d'iscrizione all'Albo risulta anche dalla documentazione che il fondo pensione rilascia all'iscritto al momento dell'adesione.
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate previa maturazione dei requisiti di pensionamento (pubblico) previsti dalla normativa vigente e contemporaneamente vantando 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.).
Le prestazioni pensionistiche, previa maturazione dei requisiti, possono essere erogate attraverso le seguenti modalità:
Rendita vitalizia: trattasi della pensione complementare erogata in forma periodica per tutta la vita, calcolata in funzione del montante accumulato nel Fondo (al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale) e dello specifico coefficiente di conversione in rendita;
Capitale: trattasi di erogazione in un'unica soluzione. Per tutti i “nuovi iscritti” fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate.
Nel caso in cui la rendita vitalizia ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), oppure se si è iscritti a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti”), la prestazione può essere erogata interamente in capitale.
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia, ossia:
Per maggiori informazioni, anche in merito alle tipologie di rendita vitalizia previste, si rinvia al Documento sulle Rendite disponibile nella sezione Documenti.
La prestazione pensionistica potrà essere percepita tutta in capitale solo in due casi:
L'aderente può conseguire:
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sulle anticipazioni disponibile nella sezione Documenti.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni si rimanda al “Regolamento per il reintegro delle somme anticipate” consultabile dalla sezione Documenti del sito web.
Gli iscritti al Fondo possono riscattare fino al 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. È possibile richiedere il riscatto totale della propria posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
La posizione individuale viene riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall'iscritto; solo in assenza di una sua diversa indicazione la posizione viene liquidata agli
eredi, legittimi o testamentari.
Il modulo di richiesta di riscatto è presente nella sezione Moduli del sito.
La designazione dei soggetti beneficiari può essere effettuata anche successivamente all'adesione al Fondo, direttamente in area riservata tramite l'apposita funzionalità interattiva “Soggetti designati”, prestando attenzione a fornire tutte le informazioni richieste dalla procedura, quale ad esempio l'ordine di designazione il cui totale, in percentuale, deve essere pari a 100 per ogni ordine.
La “RITA” (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo pensione per il periodo compreso tra il momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base.
A questo scopo, la posizione individuale dell'iscritto maturata nel Fondo pensione (ovvero, a scelta dell'iscritto, solo una parte di essa) viene erogata sotto forma di rate trimestrali.
Può richiedere tale prestazione:
Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sulla RITA disponibile nella sezione Documenti.
Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato da un Fondo pensione ad un altro.
Trascorsi due anni dall'adesione è infatti possibile richiedere il trasferimento della posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
Si fa presente inoltre che in vista del pensionamento è possibile trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla quale l'aderente può iscriversi, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.
Le richieste di prestazione (anticipazioni, prestazione previdenziale, riscatti, RITA, trasferimenti) possono essere presentate compilando e firmando l'apposita modulistica per la richiesta (Sezione Moduli del sito web) ed inviando la stessa al Fondo, corredata dalla documentazione a supporto eventualmente richiesta:
a) tramite posta elettronica a: gestionefondopensione@findomestic.com
b) tramite PEC all'indirizzo: fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com
c) tramite area riservata, attraverso l’upload della necessaria documentazione nell’apposita sezione dedicata.
d) tramite posta alla sede del Fondo indicata nella sezione contatti del sito.